Avvocato – Tenuta degli albi – Praticante avvocato – Procedimento del C.d.O. di diniego della proroga del II semestre di pratica – Ricorso al C.N.F. – Ricorso sottoscritto dal praticante privo dello jus postuladi e dal difensore non munito di mandato speciale – Inammissibilità.

E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. sottoscritto dal professionista che sia privo dello jus postulandi, ex art 60, comma primo d.r. n. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale e dal difensore a cui però non sia stato conferito un mandato formale intendendosi per tale la procura conferita specificatamente a margine o in calce al ricorso, ovvero rilasciata in forma notarile con atto allegato a nulla rilevando, peraltro, il successivo invio al C.N.F. di una procura speciale vergata su autonomo foglio e come tale non connesso materialmente e sostanzialmente con l’atto a cui accede. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 11 settembre 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. ITALIA), sentenza del 12 luglio 2004, n. 172

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 172 del 12 Luglio 2004 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 11 Settembre 2003
Giurisprudenza CNF

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