Avvocato – Tenuta degli albi – Praticante avvocato non ammesso al patrocinio – Appartenente Polizia di Stato – Incompatibilità – Sussistenza

L’appartenenza alle Forze dell’Ordine deve ritenersi incompatibile con l’iscrizione al Registro dei Praticanti, atteso che l’art. 3 della Legge Professionale Forense dispone, tra l’altro, l’incompatibilità dell’esercizio della professione con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, in ragione della compressione della necessaria autonomia di giudizio e libertà di determinazione che conseguono alla condizione di impiegato dipendente ed al relativo vincolo di subordinazione gerarchica. In particolare, l’obbligo di denuncia di rilievo penale ex art. 361 c.p., gravante a motivo dell’ufficio ricoperto sui soggetti appartenenti alla Polizia di Stato, deve ritenersi non solo configgente, ma altresì prevalente rispetto al dovere di segretezza e riservatezza proprio dell’attività forense.
L’incompatibilità prevista dall’art. 3 L.P. per gli appartenenti alla Polizia di Stato deve ritenersi sussistente anche nei confronti degli iscritti al Registro dei Praticanti, essendo la pratica professionale soggetta agli stessi doveri ed alle stesse regole che governano la professione d’avvocato, indipendentemente dalla circostanza che l’incompatibilità sia riferibile ai praticanti ammessi al patrocinio o non, atteso che, avendosi riguardo all’immanenza del conflitto tra il dovere di denuncia e quello di riserbo nei frequentatori permanenti di uno studio legale, resta priva di rilievo il fatto che alcuni di questi abbiano titolo per patrocinare in giudizio ed altri non lo possiedano. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sassari, 23 dicembre 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. ALLORIO), sentenza del 23 ottobre 2010, n. 138

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 138 del 23 Ottobre 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Sassari, delibera del 23 Dicembre 2009
Giurisprudenza CNF

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