Il praticante avvocato per ottenere l’iscrizione nel registro speciale dei praticanti deve svolgere la pratica e frequentare lo studio di un avvocato scritto all’albo presso lo stesso consiglio dell’ordine al quale, per ragioni di residenza, egli abbia presentato la predetta domanda di iscrizione, anche ai fini di un idoneo controllo della pratica e per l’esplicito disposto normativo, r.d.l.n. 1578/33 e r.d.n. 37/1934. (Nella specie l’avvocato presso il quale l’aspirante praticante voleva svolgere la pratica era iscritto e aveva l’esercizio principale dell’attività presso un’altra circoscrizione rispetto a quella dell’ordine presso il quale il praticante aveva chiesto l’iscrizione). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecco, 31 ottobre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. ORSONI), sentenza del 24 ottobre 2003, n. 314
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 314 del 24 Ottobre 2003 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Lecco, delibera del 31 Ottobre 2002
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