Avvocato – Tenuta degli albi – Praticante avvocato – Conclusione della pratica – Cancellazione – Legittimità – Violazione della norme C.E. del trattato di Roma e della direttiva di attuazione n. 89/44 – Non sussiste.

Le norme del trattato C.E. che sanciscono i principi di libertà di stabilimento e quelle della direttiva di attuazione che disciplinano il riconoscimento dei titoli per l’abilitazione all’esercizio della professione presuppongono il conseguimento dell’abilitazione professionale nel paese d’origine, e non riguardano le norme interne in materia di pratica professionale e di iscrizione la registro dei praticanti abilitati al patrocinio; pertanto è legittima e non in contrasto con la normativa europea la cancellazione dall’albo del praticante che abbia compiuto il prescritto periodo di pratica, come previsto dall’ordinamento forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 19 luglio 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. ORSONI), sentenza del 11 aprile 2003, n. 67

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 67 del 11 Aprile 2003 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 19 Luglio 2001
Giurisprudenza CNF

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