L’art. 8 co. 1, L.P., non pone alcun limite di durata all’iscrizione nel Registro dei praticanti Avvocati, sicché deve ritenersi illegittima la cancellazione disposta nei confronti del praticante pur a seguito della scadenza del termine massimo di sei anni per l’esercizio del patrocinio. La norma regolamentare per lo svolgimento della pratica forense approvata dal Consiglio dell’ordine territoriale che modifichi la predetta legge è illegittima e, come tale, deve essere disapplicata. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 10 febbraio 2011).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. NERI), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 196
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 196 del 15 Dicembre 2011 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 10 Febbraio 2011 (cancellazione amm.va)
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