È inammissibile il ricorso che risulti sottoscritto dal difensore del ricorrente in virtù di una procura che, pur redatta su foglio spillato in calce al ricorso, sia stata espressamente conferita per altra precedente e diversa attività giudiziale. (Nella specie, in ricorso era stato proposto avverso il silenzio serbato dal C.O.A. sulla domanda di iscrizione nel Registro Speciale dei praticanti avvocati, mentre la procura risultava espressamente conferita al difensore per il precedente ricorso proposto avverso il primo diniego di iscrizione successivamente annullato dal C.N.F.). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso silenzio C.d.O. di Verbania su istanza di iscrizione del 3 novembre 2009).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 183 del 27 Ottobre 2010 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Verbania, delibera del 03 Novembre 2009
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