E’ inammissibile per difetto di jus postulandi il ricorso al CNF sottoscritto dal solo interessato, praticante avvocato e non avvocato. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso silenzio C.d.O. di Milano serbato su istanza di iscrizione nel Registro dei praticanti).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 28 dicembre 2009, n. 222
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 222 del 28 Dicembre 2009 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 11 Giugno 2008
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