Avvocato – Tenuta degli albi – Iscrizione – Rigetto per motivi di residenza – Omessa audizione dell’interessato – Omessa concessione di un termine – Annullabilità della decisione.

La decisione con la quale il C.d.O. abbia rigettato la domanda di iscrizione all’albo degli avvocati per carenza del requisito della residenza, deve essere annullata se adottata senza la contestazione dei fatti e senza l’assegnazione di un termine di almeno dieci giorni per eventuali giustificazioni. Infatti l’art. 24, IV comma, l. n. 36/1934, nel prescrivere la preventiva audizione dell’interessato nell’ipotesi di rigetto dell’iscrizione per motivi incompatibilità e di condotta, deve ritenersi superato dallo jus novum contenuto nella legge n. 241/1990, nella quale è riconosciuto il diritto del cittadino ad essere sentito dalla P.A. quando questa, per mezzo di apposito provvedimento stia per adottare una decisione che influenzi la sfera giuridica dell’interessato. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecco, 31 ottobre 2002).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. ORSONI), sentenza del 24 ottobre 2003, n. 314

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 314 del 24 Ottobre 2003 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Lecco, delibera del 31 Ottobre 2002
Giurisprudenza CNF

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