Per l’iscrizione all’albo degli avvocati è condizione necessaria la sussistenza del requisito della condotta specchiatissima ed illibata e competente ad accertarlo è il C.d.O. che procede ad una valutazione discrezionale. Deve pertanto essere annullata la decisione del C.d.O. di rigetto della domanda di iscrizione all’albo motivata dal solo rilievo che l’aspirante all’iscrizione abbia riportato una condanna penale per contravvenzione edilizia, occorrendo in tale ipotesi dare adeguata motivazione delle ragioni per le quali l’illecito contravvenzionale, che in astratto non è incompatibile con una condotta specchiatissima e illibata, escluda in concreto il requisito in questione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Marsala, 27 ottobre 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. TIRALE), sentenza del 1 settembre 2004, n. 196
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 196 del 01 Settembre 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Marsala, delibera del 27 Ottobre 2003
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