Avvocato -Tenuta degli albi – Iscrizione – Requisiti – Requisito della residenza e del domicilio – Alternatività.

Per effetto della legge 21 dicembre 1999 n. 526, che ai fini dell’iscrizione agli albi, elenchi e registri, ha equiparato il domicilio professionale alla residenza deve ritenersi necessaria, ai fini dell’iscrizione all’albo degli avvocati, la sussistenza alternativa del requisito della residenza o del domicilio. (Per domicilio deve intendersi la sede dove il professionista esercita in maniera stabile e continuativa la propria attività e, qualora il professionista si avvalga di più sedi, il domicilio professionale va individuato tenuto conto della durata, della frequenza, della periodicità e della continuità delle prestazioni professionali erogate, del numero dei clienti e del giro d’affari realizzato. Nella specie è stato cancellato il professionista che non aveva nel comprensorio del C.d.O. né il domicilio professionale né la residenza). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 20 dicembre 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. RUGGIERI), sentenza del 8 novembre 2001, n. 231

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 231 del 17 Novembre 2001 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 20 Dicembre 2000 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

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