Avvocato – Tenuta degli albi – Iscrizione – Requisiti – Requisito del domicilio e della residenza – Alternatività – Residenza – Ipotesi di insussistenza.

Per effetto della legge 21dicembre 1999, n. 526, che ai fini dell’iscrizione agli albi, elenchi e registri, ha equiparato il domicilio alla residenza, deve ritenersi necessaria, per l’iscrizione all’albo degli avvocati, la sussistenza alternativa del requisito della residenza o del domicilio; per domicilio deve intendersi la sede dove il professionista esercita in maniera stabile e continuativa la propria attività, mentre per residenza deve intendersi l’abituale e volontaria dimora in un determinato luogo caratterizzata dall’elemento obiettivo della permanenza in tal luogo e nell’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, da rilevare attraverso la constatazione delle consuetudini di vita e dello svolgimento delle normali relazioni sociali (Nella specie è stato cancellato il professionista che aveva il domicilio in altra regione e che, pur avendo mantenuto la residenza anagrafica nel distretto del C.d.O. in cui era iscritto, in realtà viveva la maggior parte del suo tempo in altra regione insieme con la sua famiglia). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palmi, 11 marzo 2002).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PAURI), sentenza del 29 marzo 2003, n. 35

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 35 del 29 Marzo 2003 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Palmi, delibera del 11 Marzo 2002 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

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