Il requisito della condotta specchiatissima ed illibata, necessario per l’iscrizione all’albo professionale, non è di per sé da escludere per la presenza di un procedimento penale a carico dell’interessato , ma deve essere valutato autonomamente e discrezionalmente dal consiglio dell’ordine in sede di accertamento dei requisiti. (Nella specie è stata negata l’iscrizione all’albo al professionista cha aveva precedenti per falso ideologico e truffa). (Rigetta il ricorso per riassunzione avverso decisione C.N.F., N. 106/2002).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 237 del 14 Ottobre 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 26 Maggio 2000
0 Comment