Mentre per la reiscrizione successiva alla radiazione è condizione necessaria il decorso di un quinquennio dal provvedimento sanzionatorio per la sanzione della cancellazione non è prevista alcuna condizione temporale per la reiscrizione del professionista ma è necessaria la prova dell’effettivo riacquisto della dignità e probità proprie della professione forense, che sarà valutata discrezionalmente dal C.d.O.. (Nella specie il C.N.F. accoglie il ricorso avverso la decisione del C.d.O. cha aveva negato all’avvocato la reiscrizione, per mancata decorrenza del termine di cinque anni dalla inflizione della sanzione disciplinare della cancellazione) (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 25 marzo 2003).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 187 del 22 Luglio 2004 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 25 Marzo 2003
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