Avvocato – Tenuta degli albi – Iscrizione – Dipendente pubblico part-time – Incompatibilità – Non sussiste – Diritto all’iscrizione.

È legittima l’iscrizione all’albo professionale forense dei dipendenti pubblici impiegati nel lavoro dipendente a tempo parziale; l’art. 1, comma 56 e 56 bis, l. 662/1996, infatti, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 189/2001, rimodulando il sistema delle incompatibilità, ha dichiarato compatibile l’esercizio della professione forense con lo status di dipendente pubblico in regime di part-time. (Nella specie il C.N.F., considerando il disposto normativo e quanto stabilito dalla Corte costituzionale, ha accolto il ricorso dichiarando il diritto all’iscrizione). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 15 dicembre 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BASSU), sentenza del 12 giugno 2003, n. 142

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 142 del 12 Giugno 2003 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 15 Dicembre 1999
Giurisprudenza CNF

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