E’ illegittima l’iscrizione all’albo con riserva, in quanto la riserva, se sciolta in senso negativo dopo l’iscrizione, arrecherebbe danno alle parti assistite dal professionista e turbamento al retto funzionamento della giustizia. (Nella specie il professionista aveva fatto ricorso al Tar contro la valutazione della prova scritta per l’esame di abilitazione, e aveva ottenuto la sospensiva svolgendo con esito positivo le prove orali, mentre era in attesa della decisione del merito da parte del Tar). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Grosseto, 15 maggio 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. MORGESE), sentenza del 1 settembre 2004, n. 200
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 200 del 01 Settembre 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Grosseto, delibera del 15 Maggio 2002
0 Comment