E’ legittima l’iscrizione all’albo con riserva, in quanto la riserva, se sciolta in senso negativo dopo l’iscrizione, arrecherebbe danno alle parti assistite dal professionista e turbamento al retto funzionamento della giustizia. (Nella specie il professionista aveva fatto ricorso al Tar contro la valutazione della prova scritta per l’esame di abilitazione, e aveva ottenuto la sospensiva svolgendo con esito positivo le prove orali, mentre era in attesa della decisione del merito da parte del Tar). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 4 ottobre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BASSU), sentenza del 1 settembre 2004, n. 198
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 198 del 01 Settembre 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 04 Ottobre 1999
0 Comment