Deve essere annullata la decisione del C.d.O. di cancellazione dall’albo per incompatibilità ove non sia stata acquisita la prova certa dello svolgimento dell’attività incompatibile con l’iscrizione all’albo. (Nella specie è stato accolto il ricorso avverso la cancellazione dall’albo dell’avvocato nominato giudice onorario in quanto non è stata raggiunta la prova che lo stesso avesse svolto attività professionale nel circondario del tribunale in cui esercitava le funzioni onorarie). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 23 luglio 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. LUBRANO), sentenza del 24 ottobre 2003, n. 303
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 303 del 24 Ottobre 2003 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 23 Luglio 2002
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