Avvocato – Tenuta degli albi – Incompatibilità – Inesistenza al momento della cancellazione – Illegittimità delibera CdO.

Ai fini della valutazione dell’esistenza di una causa d’incompatibilità, eventualmente determinante l’ostatività al mantenimento dell’iscrizione all’Albo, occorre aver riguardo alla situazione esistente al momento in cui il Consiglio locale, a seguito dell’audizione dell’interessato, adotti il provvedimento di cancellazione dall’albo. Deve pertanto ritenersi illegittima la deliberazione che abbia disposto la cancellazione dall’albo degli avvocati del ricorrente in base alla esistenza di condizioni d’incompatibilità all’atto dell’iscrizione, venute successivamente meno al momento della audizione e, dunque, anteriormente alla delibera di cancellazione assunta. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 22 – 24 novembre 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. BIANCHI), sentenza del 5 ottobre 2006, n. 75

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 75 del 05 Ottobre 2006 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 24 Novembre 2005
Giurisprudenza CNF

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