Avvocato – Tenuta degli albi – Incompatibilità – Esercizio del commercio in nome altrui – Poteri di gestione e rappresentanza – Sussistenza – Rimozione causa incompatibilità – Effetti

Ai sensi dell’art. 3, co. 1, num. 1, del R.D.L. n. 1578/1933, l’avvocato che rivesta la qualità di presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore delegato o unico di una società commerciale si trova in situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione forense, qualora risulti che tale carica comporti effettivi poteri di gestione o di rappresentanza, indipendentemente da ogni indagine sulla consistenza patrimoniale della società medesima e sulla sua conseguente esposizione a procedure concorsuali. Tuttavia, va riformata la decisione del CdO territoriale che ha disposto la cancellazione dall’Albo degli Avvocati per effetto dell’accertata predetta incompatibilità, qualora il professionista, nel corso del procedimento innanzi al CNF, fornisca la prova di avere rimosso la causa di incompatibilità mediante documentazione da cui si evinca che l’attività commerciale è stata ceduta ad una s.a.s. di cui il ricorrente sia soltanto socio accomandante, giacché tale qualifica non comporta effettivi poteri di gestione o di rappresentanza della società. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Larino, 11 marzo 2008).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. Vermiglio), sentenza del 30 dicembre 2008, n. 240

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 240 del 30 Dicembre 2008 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Larino, delibera del 11 Marzo 2008
Giurisprudenza CNF

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