Avvocato – Tenuta degli albi – Incompatibilità – Attività di docenza.

Va rigettata per incompatibilità ex art. 3 co. 4, lett. a), R.D.L. n. 1578/1933 la domanda di reiscrizione all’Albo dell’avvocato che risulti dipendente a tempo pieno del Comune di Milano in qualità di Funzionario dei Servizi formativi – insegnante di discipline giuridiche ed economiche – presso il locale Civico Istituito Professionale per l’Industria e l’Artigianato (Scuola secondaria Paritaria di secondo grado). La citata norma, infatti, nel prevedere che l’esercizio della professione forense sia compatibile con l’assunzione dell’impiego di insegnante presso gli istituti secondari dello Stato, ha carattere derogatorio rispetto al principio generale dell’incompatibilità dell’esercizio della professione forense con l’assunzione di qualsiasi impiego e, come tale, va ritenuta norma di carattere eccezionale, non estensibile a non previste e differenti situazioni di docenza presso istituti gestiti da soggetti ed enti anche pubblici, diversi dallo Stato. (Rigetta il ricorso avverso il silenzio – rigetto del C.d.O. di Milano).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. CARDONE), sentenza del 16 luglio 2008, n. 70

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 70 del 16 Luglio 2008 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 03 Gennaio 2008
Giurisprudenza CNF

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