Va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere qualora, nelle more del giudizio di impugnazione proposto avverso la cancellazione dall’Albo degli Avvocati per incompatibilità, sopravvenga la rimozione di tale ostativa condizione e con essa la caducazione dell’interesse pretensivo fatto valere, dovendo ritenersi conseguentemente sussistente, nel ricorrente, il titolo per richiedere l’iscrizione all’albo direttamente al Consiglio territoriale che abbia disposto la cancellazione . (Dichiara estinto per cessata materia del contendere il giudizio avverso decisione C.d.O. di Trieste, 16 marzo 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Berruti), decisione n. 22 del 16 marzo 2011
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 22 del 16 Marzo 2011 (estinzione)- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 16 Marzo 2007
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