Non sussiste il diritto di iscrizione all’albo del professionista che, negli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense, escluso a seguito dell’insufficienza delle prove scritte, sia stato ammesso, dal Tar, con riserva alle prove orali e le abbia superate. Il superamento delle prove scritte, infatti, non è un semplice presupposto per la partecipazione alle prove orali ma un requisito necessario alla valutazione della idoneità del candidato, essendo le prove d’esame un unicum non scindibile che consente alla commissione una valutazione complessiva del candidato con l’accertamento del possesso di tutti i requisiti necessari per il conseguimento della abilitazione all’esercizio dell’attività professionale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Grosseto, 15 maggio 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. MORGESE), sentenza del 1 settembre 2004, n. 200
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 200 del 01 Settembre 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Grosseto, delibera del 15 Maggio 2002
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