La ratio dell’articolo 3 ultimo comma, lett. b) della legge professionale forense, che stabilisce in linea generale l’incompatibilità della professione forense con attività dipendenti, va individuata nell’esigenza di tutelare l’indipendenza di detta professione e l’autonomia di giudizio e di iniziativa degli avvocati nella difesa e patrocinio degli interessi del cliente. La mancanza di detti requisiti, infatti, incide negativamente sulla libertà di determinazione del professionista. Eccezione a tale divieto è prevista per il rapporto di impiego pubblico in ragione degli scopi dell’ente e della condizione di maggior autonomia nella quale avvocati e procuratori degli uffici legali di enti pubblici esplicano tale loro attività. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ferrara, 4 maggio 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. SALIMBENE), sentenza del 20 febbraio 2003, n. 5
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 5 del 20 Febbraio 2003 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Ferrara, delibera del 04 Maggio 2000 (cancellazione amm.va)
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