Il dipendente pubblico abilitato all’esercizio della professione forense, per ottenere l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo professionale deve dimostrare che: presso l’ente da cui egli dipende esista un ufficio staccato ed autonomo, con specifica trattazione degli affari legali dell’ente; che a detto ufficio egli sia adibito esercitando con libertà ed autonomia le funzioni di competenza, con sostanziale estraneità all’apparato amministrativo, in posizione di indipendenza da tutti i settori previsti in organico e con l’esclusione di ogni attività di gestione, e senza necessità che detti professionisti abbiano dovuto superare uno specifico concorso pubblico per l’assegnazione in detti uffici. (Nella specie è stato accolto il ricorso e dichiarato il diritto all’iscrizione per il professionista che era dipendente del comune ma che era stato assegnato all’ufficio legale per il quale poteva patrocinare in conformità con la normativa vigente). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Messina, 23 gennaio 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. TIRALE), sentenza del 20 ottobre 2004, n. 239
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 239 del 20 Ottobre 2004 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Messina, delibera del 23 Gennaio 2002
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