Il dipendente pubblico, abilitato all’esercizio della professione forense, per ottenere l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo professionale, deve dimostrare che:
-presso l’ente da cui egli dipende sia stato istituito un ufficio staccato e autonomo, con specifica trattazione degli affari dell’ente;
-che a detto ufficio egli sia adibito, occupandosi in via esclusiva degli affari legali dell’ente. (Nella specie è stato cancellato il professionista dipendente della direzione provinciale del lavoro che non svolgeva attività legale in via esclusiva). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ferrara, 4 maggio 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. SALIMBENE), sentenza del 20 febbraio 2003, n. 5
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 5 del 20 Febbraio 2003 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Ferrara, delibera del 04 Maggio 2000 (cancellazione amm.va)
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