Avvocato – Tenuta degli albi – Elenco speciale docenti universitari a tempo pieno – Presupposti – Inserimento nel ruolo dei docenti dell’Area giuridica – Necessità – Docente di ruolo di Clinica medica veterinaria – Insegnamento materie giuridiche strumentali al Corso di Medica veterinaria – Insufficienza

Va rigettato il ricorso avverso la decisione con la quale il C.O.A. respinga l’istanza di iscrizione in deroga nell’Elenco Speciale dei docenti universitari a tempo pieno annesso all’Albo degli Avvocati (art. 30, lett. d), L.P.), in difetto del necessario requisito dell’inserimento nel ruolo dei docenti universitari dell’Area giuridica. A tal fine, invero, non è sufficiente il mero servizio di insegnamento in discipline giuridiche, peraltro svolto in funzione strumentale ed integrativa in altro Corso di Laurea (nella specie, di Medicina Veterinaria), in quanto non l’insegnamento stesso, ma l’appartenenza al ruolo dei professori universitari di materie giuridiche è titolo – ai sensi della citata norma eccezionale – per l’iscrizione all’Albo degli avvocati. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 23 settembre 2010).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SALAZAR), sentenza del 14 novembre 2011, n. 174

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 174 del 14 Novembre 2011 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 23 Settembre 2010
Giurisprudenza CNF

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