L’Unione europea e gli organi che la compongono hanno la stessa natura degli enti pubblici interni ai vari Stati e, pertanto, il dipendente della Commissione delle Comunità europee, addetto al servizio giuridico della stessa, ha diritto all’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo se:
-presso l’ente da cui egli dipende sia istituito un ufficio staccato ed autonomo, con specifica trattazione degli affari dell’ente;
-che a detto ufficio egli sia adibito, occupandosi in via esclusiva delle cause e degli affari legali dell’ente. (Nella specie deve essere iscritto il professionista dipendente della Commissione europea assegnato presso il servizio giuridico, avente come compito quello di consulenza giuridica e rappresentanza in giudizio della commissione stessa, con svolgimento autonomo delle proprie funzioni). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 28 giugno 2001).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 63 del 11 Aprile 2003 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 28 Giugno 2001
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