L’Unione europea e gli organi che la compongono hanno la stessa natura degli enti pubblici interni ai vari Stati e, pertanto, il dipendente del Consiglio dell’unione europea, addetto alla rappresentanza e al servizio giuridico della stessa, ha diritto all’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo se:
– presso l’ente da cui egli dipende sia istituito un ufficio staccato ed autonomo, con specifica trattazione degli affari dell’ente;
– che a detto ufficio egli sia adibito, occupandosi in via esclusiva delle cause e degli affari legali dell’ente, con sostanziale estraneità dall’apparato amministrativo, in posizione di indipendenza da tutti i settori previsti in organico e con esclusione di ogni attività di gestione. (Nella specie deve essere iscritto il professionista dipendente del Consiglio dell’unione europea assegnato presso il servizio giuridico, ufficio legale, con il compito rappresentanza in giudizio e redazione di pareri su qualunque questione di diritto relativa all’attività di detta istituzione).(Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 4 aprile 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. PANUCCIO), sentenza del 24 ottobre 2003, n. 313
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 313 del 24 Ottobre 2003 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 04 Aprile 2002
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