L’Ufficio Legale dell’Ente Pubblico, cui fa riferimento l’eccezione al regime delle incompatibilità disciplinato dall’art. 3 L.P.F., deve costituire un’unità organica autonoma e gli avvocati ad esso addetti devono esercitare le funzioni di competenza con sostanziale estraneità all’apparato amministrativo dell’Ente, in una posizione d’indipendenza da tutti i settori previsti dall’organico. Deve pertanto ritenersi legittimo il provvedimento di cancellazione dall’Elenco Speciale annesso all’Albo degli Avvocati, qualora, come nella specie, il ricorrente, per le importanti e peculiari diverse funzioni che esercita nell’ambito della Cassa di Risparmio, si trovi in una condizione per la quale il contemporaneo svolgimento di una attività legale e di una attività amministrativa non consenta di ritenere integrato l’essenziale requisito dell’esclusività che, inteso in senso oggettivo ed esterno, assicura l’autonomia della funzione, ne garantisce l’indipendenza e la preserva da condizionamenti derivanti dall’attività amministrativa. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Gorizia, 10 dicembre 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Allorio), decisione del 1° giugno 2011, n. 84
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 84 del 01 Giugno 2011 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Gorizia, delibera del 10 Dicembre 2009
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