Avvocato – Tenuta degli albi – Domanda di reiscrizione all’Albo – Diniego – Impugnazione – Ricorso proposto personalmente dall’esponente privo di jus postulandi poiché cancellato – Inammissibilità

È inammissibile il ricorso avverso la decisione con la quale il C.O.A. abbia respinto la richiesta di reiscrizione all’Albo degli avvocati, allorquando sia sottoscritto personalmente ed esclusivamente dall’esponente privo dello jus postulandi ex art. 63, comma 1, R.D. n. 37/1934, in quanto non iscritto all’albo professionale (in quanto cancellato) né assistito da un legale abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ancona, 17 giugno 2010).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BROCCARDO), sentenza del 18 luglio 2011, n. 121

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 121 del 18 Luglio 2011 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera del 17 Giugno 2010
abc, Giurisprudenza CNF

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