È inammissibile il ricorso inoltrato direttamente al C.N.F., anziché presso il C.O.A. competente, e che inoltre risulti sottoscritto personalmente ed esclusivamente dal ricorrente, privo dello jus postulandi ex art. 63, comma 1, R.D. n. 37/1934, poiché non iscritto all’albo professionale e non assistito da un legale abilitato al patrocinio davanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cagliari, 29 giugno 2010).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 18 luglio 2011, n. 118
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 118 del 18 Luglio 2011 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Cagliari, delibera del 29 Giugno 2010
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