Avvocato – Tenuta degli albi – Domanda di iscrizione all’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati ex art. 3, co. 4 lett. b), R.D.L. n. 1578/1933 – Diniego – Impugnazione – Ricorso proposto personalmente dall’esponente privo di jus postulandi – Inammissibilità

È inammissibile per difetto di jus postulandi il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dal ricorrente che non risulti iscritto all’albo degli avvocati, senza assistenza di un avvocato abilitato all’esercizio della professione. (Nella specie, la ricorrente, abilitata all’esercizio della professione di avvocato, aveva impugnato ai sensi dell’art. 31 R.D.L. n. 1578/1933 il diniego apposto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati alla sua domanda di iscrizione all’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati di cui all’art. 3, comma 4, lett. b) del citato R.D.L. n. 1578/1933 quale dipendente dell’Ente regionale con la qualifica di funzionario amministrativo). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cagliari, 28 giugno 2010).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 18 luglio 2011, n. 117

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 117 del 18 Luglio 2011 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Cagliari, delibera del 28 Giugno 2010
abc, Giurisprudenza CNF

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