Avvocato – Tenuta degli albi – Domanda di iscrizione all’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati ex art. 3, co. 4 lett. b), R.D.L. n. 1578/1933 – Diniego – Impugnazione – Duplice successivo tempestivo ricorso anteriore alla declaratoria di improcedibilità del primo – Ammissibilità – Deroga incompatibilità – Presupposti – Interpretazione restrittiva – Fattispecie

In materia disciplinare è applicabile il principio generale secondo cui l’impugnazione in due successivi ricorsi di una sentenza, e dunque della decisione del C.d.O., è ammissibile qualora l’improcedibilità del primo non sia stata dichiarata quando è notificato il secondo ricorso, e questo sia proposto entro il termine.
La deroga alla incompatibilità prevista dall’art. 3, comma 4, lett. b), R.D.L. n. 1578/1933, secondo la consolidata giurisprudenza del C.N.F., opera nel solo caso in cui il dipendente pubblico, abilitato all’esercizio dell’avvocatura, sia addetto ad un ufficio legale istituito dall’ente ed autonomo in seno alla struttura degli uffici, nel quale svolga in via esclusiva attività professionale giudiziale ed extragiudiziale di assistenza, rappresentanza e difesa dell’ente. Un tale inquadramento deve inoltre risultare stabilmente previsto nella pianta organica e non con una destinazione precaria o in qualunque momento revocabile dall’ente senza l’applicazione di criteri predeterminati. Siffatte condizioni, atteso il carattere eccezionale della deroga normativa prevista, vanno interpretate restrittivamente. (Nella specie il C.N.F., confermando la decisione del Collegio territoriale, ha ritenuto che non ricorressero i suddetti presupposti ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati, poiché l’attività svolta dalla ricorrente al di fuori dell’ufficio autonomo preposto specificamente alla trattazione degli affari legali e contenziosi dell’ente, consisteva in attività meramente amministrativa, ancorché di supporto all’attività dell’Area legale, il cui carattere genericamente “legale” andava ricondotto alla natura di “alcuni” degli affari amministrativi gestiti dalla Direzione cui apparteneva, senza per questo integrare un’ipotesi di specifica ed esclusiva attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa dell’ente giudiziale o stragiudiziale). (Dichiara in parte inammissibile e rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cagliari, 28 giugno 2010).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 18 luglio 2011, n. 120

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 120 del 18 Luglio 2011 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Cagliari, delibera del 28 Giugno 2010
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment