Va dichiarata inammissibile l’impugnazione proposta avverso la decisione di rigetto della istanza di iscrizione nell’Albo degli Avvocati, allorchè il ricorrente, al momento della sottoscrizione del ricorso, risulti sprovvisto in assoluto dello ius postulandi per non essere iscritto all’albo degli avvocati, non potendo tale ragione difendersi personalmente innanzi al C.N.F. e sottoscrivere da solo il relativo ricorso. (Nella specie, il ricorrente chiedeva l’iscrizione all’Albo degli Avvocati di Lucca sulla sola base del possesso del diploma di Avvocato Rotale). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 17 settembre 2010).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 135 del 09 Settembre 2011 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 17 Settembre 2010
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