Al Pubblico Ministero, che ha un autonomo potere di impugnazione, deve essere notificata solo la deliberazione di cancellazione e non anche quella del relativo procedimento amministrativo. Va pertanto esclusa la nullità del provvedimento di cancellazione adottato d’ufficio dal C.O.A., per asserita violazione dell’art. 37 del R.D.L. n. 1578/1933, laddove sia mancata la notifica dell’atto di avvio del procedimento di cancellazione al p.m., unico soggetto, peraltro, legittimato a sollevare la relativa eccezione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 5 marzo 2007).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 67 del 21 Aprile 2011 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 05 Marzo 2007
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