L’atto di rinuncia alla impugnativa proposta, depositato al C.N.F. da parte del ricorrente, determina l’inammissibilità del ricorso e l’estinzione del procedimento. (Dichiara inammissibile il ricorso per rinuncia avverso decisione C.d.O. di Parma, 21 ottobre 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 20 settembre 2004, n. 203
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 203 del 20 Settembre 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Parma, delibera del 21 Ottobre 2003
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