Ai sensi del combinato disposto dell’art. 14, co. 2 e dell’art. 60, ult. co., R.D. n. 37/34, dell’art. 37, co. 4, e dell’art. 7, co. 1, R.D.L. n. 1578/33, deve ritenersi inammissibile il ricorso proposto personalmente dall’interessato (nella specie praticante cancellato dal Registro) che non rivesta la qualifica di avvocato e che, pertanto, non sia legittimato ad impugnare la decisione del Consiglio territoriale innanzi al C.N.F., senza l’assistenza di un avvocato iscritto all’albo speciale. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 4 ottobre 2010).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 202 del 15 Dicembre 2011 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 04 Ottobre 2010 (cancellazione amm.va)
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