Avvocato – Tenuta degli albi – Cancellazione dal registro speciale dei praticanti avvocati – Impugnazione al C.N.F. – Effetto sospensivo della cancellazione.

Il ricorso al C.N.F. avverso il provvedimento con il quale viene disposta la cancellazione dell’avvocato dal registro speciale ha effetto sospensivo dell’efficacia dell’atto impugnato ai sensi del combinato disposto degli articoli 14 comma secondo r.d. n. 37/1934 e 37 comma quinto r.d.l. 1578/1933. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 24 luglio 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. BASSU), sentenza del 12 luglio 2004, n. 171

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 171 del 12 Luglio 2004 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 24 Luglio 2003
Giurisprudenza CNF

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