Il potere cautelare esercitato dal C.d.O. ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione è discrezionale e non sindacabile, essendo solo al C.O.A. affidata dall’ordinamento la valutazione della lesione al decoro e alla dignità della professione e quella dell’opportunità dell’adozione della misura cautelare, mentre l’esame del C.N.F. è limitato al controllo di legittimità, restando precluso ogni giudizio rispetto all’opportunità dell’adozione della misura sospensiva.
La decisione del C.O.A. di applicare la misura cautelare della sospensione, la quale non ha natura di sanzione disciplinare ma di provvedimento amministrativo a carattere provvisorio, va ritenuta immune da censure quando, come nella specie, sia disposta – previa audizione dell’interessato – mediante deliberazione discrezionale del Consiglio territoriale che, con riferimento alla sentenza di condanna e alle imputazioni dalla stessa emergenti, abbia tenuto conto sia della gravità delle stesse e della loro capacità di incidere sulla dignità e sul decoro della professione, sia della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, sia, infine, delle dichiarazioni mendaci del professionista.
La decisione con la quale il C.d.O. disponga l’applicazione della misura cautelare della sospensione non può ritenersi priva di motivazione quando contenga espliciti riferimenti sia al comportamento del ricorrente sia alla sentenza penale di condanna. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Civitavecchia, 25 gennaio 2011)
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 146 del 28 Settembre 2011 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Civitavecchia, delibera del 25 Gennaio 2011
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