Il pubblico dipendente abilitato all’esercizio della professione forense può ottenere l’iscrizione nell’Elenco Speciale solo previa dimostrazione dell’esistenza presso l’Amministrazione di appartenenza di un Ufficio staccato e autonomo, con specifica trattazione degli affari legali dell’Ente, dovendo altresì provare la propria incardinazione in seno allo stesso Ufficio, nel quale egli deve esercitare, in via esclusiva, attività di assistenza, rappresentanza e difesa dell’Ente nelle cause e negli affari legali che lo vedono coinvolto. Non è, invece, sufficiente a far superare il principio di incompatibilità la prova dello svolgimento di attività in senso ampio “legale” o “giuridica”, qualora la stessa sia svolta al di fuori dell’Ufficio specificamente istituito dall’Ente per la trattazione delle proprie cause e affari legali. (Rigetta il ricorso per cessata materia del contendere avverso decisione C.d.O. di Vibo Valentia, 28 maggio 2009).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 18 del 28 Febbraio 2011 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Vibo Valentia, delibera del 28 Maggio 2009
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