Avvocato – Tenuta degli albi – Albo speciale – Iscrizione – Requisiti.

Al fine di poter invocare l’applicabilità della deroga al principio generale dell’incompatibilità, il pubblico dipendente deve provare che presso l’ente da cui dipende sia stato istituito un ufficio legale con la specifica ed esclusiva attribuzione della trattazione delle cause e affari legali dello stesso e che a tale ufficio egli sia adibito, occupandosi, in via esclusiva, delle cause ed affari dell’ente. Per uffici legali devono intendersi quelli dotati di una propria autonomia, cui sono affidati compiti di consulenza e assistenza, giudiziale e stragiudiziale, in controversie coinvolgenti gli enti di appartenenza, non rientrando, pertanto, in tale accezione le attività di “gestione”, quali, ad esempio, del personale e degli affari generali. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 27 giugno 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. LOIODICE), sentenza del 29 maggio 2006, n. 37

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 37 del 29 Maggio 2006 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 27 Giugno 2005
Giurisprudenza CNF

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