In tema di iscrizione all’Albo degli Avvocati, nella disciplina novellamente modificata dagli artt. 45, 49 segg. del D. lgs. n. 59/10, va ravvisata l’avvenuta formazione del silenzio assenso qualora, entro due mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione, non sia intervenuto alcun provvedimento di accoglimento o di rigetto. Dopo tale momento, peraltro, resta preclusa l’adozione, in ordine alla medesima domanda, di una seconda decisione che assuma – come nella specie – la veste di atto espresso di diniego, avendo esaurito il consiglio territoriale, all’epoca della pronuncia negativa impugnata, il suo potere provvedimentale al riguardo. Il che non toglie, peraltro, che l’ente conservi pur sempre il potere di autotutela anche con riguardo al provvedimento formatosi col meccanismo del silenzio assenso, in conformità a quanto previsto dall’art. 20, co. 3, l. n. 241/1990. (Nella specie, il CNF ha accolto il ricorso, annullato il provvedimento di diniego impugnato e dichiarata l’avvenuta formazione del silenzio assenso sulla domanda di iscrizione nell’albo degli avvocati). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 24 febbraio 2011).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 181 del 15 Dicembre 2011 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 24 Febbraio 2011
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