Il C.d.O. presso il quale il professionista faccia domanda di iscrizione deve valutare, anche nella ipotesi di trasferimento (al quale consegue una nuova iscrizione), la presenza attuale dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’Albo professionale e l’esercizio dell’attività forense e, quindi, anche del requisito della condotta specchiatissima ed illibata, onde può rifiutare l’iscrizione laddove siano rilevati elementi idonei ad escludere che il richiedente possa vantare il detto requisito.
Ai sensi dell’art. 31 L.P.F., che è norma applicabile alla iscrizione all’Albo degli Avvocati per trasferimento, il rigetto della domanda di iscrizione per motivi di incompatibilità o di condotta non può essere pronunciato se non dopo aver sentito il richiedente delle sue giustificazioni. L’inosservanza di tale disposizione, nella quale si traduca la mancata assegnazione in favore del richiedente di un termine non minore di dieci giorni per la presentazione di deduzioni e di eventuale istanza di audizione personale o per la presentazione dei testimoni, importa la nullità della decisione eventualmente adottata, con rimessione degli atti al Consiglio ad quem per l’adozione degli ulteriori provvedimenti di sua competenza. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Gorizia, 11 giugno 2009).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 89 del 27 Giugno 2011 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Gorizia, delibera del 11 Giugno 2009
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