Avvocato – Tenuta albi – Sezione speciale dell’Albo degli avvocati stabiliti – Mancata prestazione giuramento ex art. 12 l.p. – Cancellazione – Ricorso sottoscritto personalmente dal professionista straniero – Difetto di jus postulandi – Inammissibilità – Questione di illegittimità costituzionale – Violazione libertà religiosa – Violazione art. 54 co. 2 Cost. – Infondatezza

Deve ritenersi inammissibile il ricorso, proposto dal professionista straniero il quale eserciti stabilmente in Italia la professione con il titolo professionale di origine avverso la delibera con cui il C.d.O. ne disponga la cancellazione dalla Sezione speciale dell’Albo degli avvocati stabiliti, che risulti personalmente sottoscritto dal ricorrente – non potendo quest’ultimo esercitare da solo la professione – e che difetti dell’ulteriore requisito dell’intesa con un professionista abilitato prescritto dall’art. 7 del d.lgs. n. 96/01.
Il giuramento previsto dall’art. 12 l.p. costituisce condizione per l’esercizio dell’attività professionale e, in difetto della sua osservanza, il professionista deve ritenersi privo dello jus postulandi.
Il giuramento prescritto dall’art. 12 l.p. è privo di significato religioso, essendo la relativa formula, sotto tale profilo, agnostica. Va pertanto esclusa la rilevanza e la fondatezza dei rilievi di costituzionalità della suddetta norma sollevati con riferimento agli artt. 19, 20 e 21 Cost., dovendosi escludere che la prestazione di giuramento richiesta agli esercenti della professione forense possa contrastare con il diritto di professare la fede o il proprio pensiero o incidere sul diritto di associarsi liberamente per ragioni di culto o di religione.
È infondata la censura di illegittimità costituzionale dell’art. 12 l.p., sollevata per asserito contrasto con l’art. 54, comma 2, Cost., in quanto tale norma, ad onta della indubbia funzione di pubblico interesse cui è intesa la professione di avvocato, indica, ma non limita, i casi in cui la legge ne impone la prestazione. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pavia, 6 luglio 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CARDONE, rel. GRIMALDI), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 99

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 99 del 22 Ottobre 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Pavia, delibera del 06 Luglio 2009
abc, Giurisprudenza CNF

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