E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al C.N.F. in violazione dell’art. 59 r.d. n. 37/34, che dispone la presentazione del ricorso negli uffici dal consiglio dell’ordine territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rovereto, 18 aprile 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. GRIMALDI), sentenza del 27 giugno 2003, n. 179
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 179 del 27 Giugno 2003 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Rovereto, delibera del 18 Aprile 2002
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