E’ inammissibile il ricorso inviato direttamente al C.N.F. in violazione dell’art. 59 r.d. n. 37/1934, che impone la presentazione del ricorso negli uffici del C.d.O. che ha emesso il provvedimento impugnato. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso mancata delibera C.d.O. di Lanciano).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. CRICRI’), sentenza del 7 ottobre 2000, n. 99
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 99 del 07 Ottobre 2000 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Lanciano, delibera del 07 Ottobre 1999
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