È inammissibile il ricorso inviato direttamente al C.N.F. in violazione dell’art. 22 gennaio 1934, n. 37, che impone la presentazione del ricorso negli uffici del C.d.O. che ha emesso il provvedimento impugnato. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cosenza, 27 maggio 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Galati, rel. D’Arle), sentenza del 27 gennaio 1999, n. 4
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 4 del 27 Gennaio 1999 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Cosenza, delibera del 27 Maggio 1996
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