Il ricorso con cui si impugna una decisione del C.d.O. deve essere depositato, a pena di inammissibilità, presso gli uffici del consiglio dell’ordine che ha emesso la pronuncia e non presso gli uffici del Consiglio nazionale forense. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lanciano, 8 novembre 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. GRECO), sentenza del 1 aprile 1998, n. 20
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 20 del 01 Aprile 1998 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Lanciano, delibera del 08 Novembre 1996
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