L’atto di rinuncia alla impugnativa proposta, depositato al C.N.F. da parte del ricorrente, determina l’inammissibilità del ricorso e l’ estinzione del procedimento. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Calabria, 18 dicembre 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. ALPA), sentenza del 11 settembre 2001, n. 221
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 221 del 11 Settembre 2001 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Reggio Calabria, delibera del 18 Dicembre 1992
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