È inammissibile il ricorso al C.N.F. non sottoscritto da un difensore iscritto all’albo speciale di Cassazione in quanto, davanti al C.N.F., l’assistenza del professionista interessato può essere prestata esclusivamente da un avvocato iscritto nell’albo speciale di cui all’art. 33 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione del C.d.O. di Roma, 9 ottobre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. FRANCO), sentenza del 10 dicembre 1998, n. 193
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 193 del 10 Dicembre 1998 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 09 Ottobre 1997
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